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D.P.R. 23.08.1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90. (G.U. 09.09.1988, n. 212 - S.O.)

Art. 9 - Aspettative e permessi sindacali

1. In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.

2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.

3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.

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