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Circolare MPI 15.05.1987, n. 146

Tasse scolastiche.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questo Ministero in ordine a quanto disposto con la C.M. n. 195 del 24 giugno 1986 si rende necessario, ad integrazione di quanto chiarito con la richiamata circolare ministeriale, impartire, qui di seguito, le seguenti istruzioni.

Tassa di iscrizione

Il comma 5° dell'art. 1 della legge 18 giugno 1986 n. 281, nel prevedere che le domande di iscrizione debbono essere annualmente prodotte per ogni singola classe, non comporta alcuna modificazione del principio dell'esigibilità una tantum della tassa di iscrizione. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore di tale disposizione, la tassa di che trattasi continua ad essere dovuta una sola volta all'atto dell'iscrizione ad un determinato tipo e/o corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Sembra opportuno precisare che la tassa di iscrizione è dovuta anche da parte di coloro che, avendo conseguito la maturità magistrale o artistica intendano frequentare i corsi integrativi previsti dall'art. 1 della legge 910/1969, trattandosi di iscrizione a nuovo corso di studi seguiti sempre nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Esoneri dalle tasse scolastiche

Si rammenta, in via preliminare, che rimane in vigore tutta la normativa che non risulta in contrasto con gli specifici e puntuali dettati dell'art. 4 della menzionata legge n. 41/1986.

In aggiunta a quanto già specificato con la predetta C.M. n. 195 del 24 giugno 1986, si fa presente che, avendo la legge 28 febbraio 1986, n. 41 introdotto nuovi criteri per la concessione degli esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche deve ritenersi non più legittimamente configurabile né una disciplina di semiesonero per merito (poiché il legislatore ha specificatamente ancorato il requisito per la concessione esclusivamente al possesso di una votazione media non inferiore a 8/10), né una di semiesonero per motivi economici (poiché il legislatore ha stabilito ch

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