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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 5 -

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.

3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

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