D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo IV - Disposizioni varie, transitorie e finali
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all'articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento 573 .
Comma sostituito da: art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330; modificato da: comma 3, dell'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; comma 1, art. 13, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
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