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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 78 [91 bis] - Detrazione d'imposta per oneri 354

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

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Articolo aggiunto come articolo 91-bis dall'art. 6, L. 2 gennaio 1997, n. 2; modificato dall'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, dall'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo, ed infine sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

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