IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 74 [88] - Stato ed enti pubblici 348

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

348

Articolo sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, come modificato dalla relativa legge di conversione; modificato dall'art. 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.