D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo VI - Redditi di impresa
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.
Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
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