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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo I - Disposizioni generali. Presupposto dell'imposta

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 [13] - Altre detrazioni 46

[1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 47 , con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50 48 , comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.

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