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D.P.R. 14.05.1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. (G.U. 10.06.1985, n. 135)

Art. 8 -

Nulla è innovato in ordine alla natura giuridica ed al riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le norme statali.

Hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio già conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale.

I titoli di studio rilasciati da scuole o istituti, il cui ordinamento è stato disciplinato dalla legge regionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono equiparati a quelli statali, su richiesta dell'amministrazione regionale, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo agli istituti statali aventi ordinamento affine.

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