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C.M. Pubblica Istruzione 12.02.1985, n. 60

Rapporti tra organi burocratici ed organi collegiali della scuola. Parere Consiglio di Stato - Sez. II n. 1114/78 del 1211/1983.

Annullamento degli atti illegittimi dei consigli di circolo-istituto

Prendendo le mosse dalla qualificazione giuridica dei consigli, l'Alto Consesso ha affermato che l'esame della legge delega 30/7/1973 n. 477 e del D.P.R. 416 del 1974 consente di riconoscere ai predetti organismi la natura di organi dello Stato, partecipando essi al complesso organizzatorio preposto all'istruzione scolastica. Nella predetta legge delega e nel successivo decreto delegato 416, infatti, si fa riferimento a "organi collegiali della scuola" ed al "rispetto degli ordinamenti della scuola e dello Stato": dal che può argomentarsi, secondo il Consiglio di Stato, che l'autonomia di cui godono i predetti consigli non giunge al punto di configurarli quali centri portatori di autonoma soggettività.

Tuttavia, dalla posizione degli organismi in parola nel sistema scolastico, non discende la conseguenza della spettanza del potere di annullamento degli atti illegittimi da parte del Provveditore agli studi, come esplicitazione da parte sua del potere di vigilanza ex art. 26 del D.P.R. 416/1974.

Tale potere è tipizzato dal decreto delegato nel senso da consentire al Provveditore agli studi una valutazione complessiva dell'operato degli organi collegiali, garantita dalla sanzione dello scioglimento per persistenti irregolarità e quindi anche per mancato adeguamento agli inviti a rettificare singoli atti viziati.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che non sussiste alcun rapporto gerarchico tra i menzionati organismi collegiali e il Provveditore agli studi, talché, nota il Consiglio di Stato, va escluso che siano esperibili rimedi gerarchici avverso i deliberati dei consigli di circolo o di istituto.

Deve viceversa ammettersi la legittimità di un potere di annullamento in sede di autotutela esercitato dal Provveditore agli studi.

L'annullamento si qualificherebbe allora quale manifestazione discrezionale, legata ai

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