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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 14 - Divieto di cumulo

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

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