D.P.R. 16.12.1985, n. 751
Allegato - Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Il Ministro della Pubblica Istruzione quale autorità statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico, in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza
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