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Legge 13.08.1984, n. 476

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università. (G.U. 21.08.1984, n. 229)

Art. 3 -

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

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