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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Art. 4 -

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

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