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Decreto legge 12.09.1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. Stralcio. (G.U. 12.09.1983, n. 250)

Art. 23 -

1. Con decorrenza dal 1º gennaio 1983 l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituti su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

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