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D.P.R. 25.06.1983, n. 345

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado. (G.U. 20.07.1983, n. 197 - S.O.)

Art. 7 -

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente articolo 2, sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1º gennaio 1983, e quello determinato alla stessa data in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981 n. 507, sono attribuiti come segue:

- dal 1º gennaio 1983 nella misura del 35 per cento;

- dal 1º gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento;

- dal 1º gennaio 1985 per l'intero ammontare.

Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di stipendio, maturati successivamente al 1º gennaio 1983, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello superiore, intervenuto nel periodo dal 1º gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli verrà corrisposto nell'aliquota vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

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