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D.P.R. 25.06.1983, n. 345

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado. (G.U. 20.07.1983, n. 197 - S.O.)

Art. 5 -

Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è rideterminata nella misura unica di Lit. 2.000.000 annue lorde.

Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennità è resa pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianità di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilità, e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo è comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennità annua lorda nella misura fissa di Lit. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi è attribuita con le modalità di cui al citato art. 54.

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalità di cui al successivo art. 7.

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