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Circolare MPI 16.06.1983, n. 163

Prove d'esame di maturità da parte dei candidati portatori di handicap fisici e/o sensoriali.

Nel vigente ordinamento scolastico l'ipotesi di allievi che, per causa congenita o sopravvenuta, non dispongono dalla piena capacità funzionale degli organi per sostenere le prove di esame è disciplinata dall'art. 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Tale disposizione prevede che la commissione esaminatrice, con deliberazione motivata, possa consentire a favore di detti allievi la "dispensa totale o parziale delle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano ritenuti equipollenti".

La disposizione stessa non fornisce una qualche elencazione di impedimenti derivanti da incapacità fisica e/o sensoriale, di cui possono risultare affetti gli allievi in sede di esame, né contiene sufficienti indicazioni sulle metodologie da seguirsi, in rapporto alla specificità degli impedimenti stessi, dalle commissioni esaminatrici al fine di consentire ai predetti lo svolgimento delle prove di esame.

La genericità del contenuto della disposizione si spiega, del resto, ove si consideri il limitato contesto scolastico, e quindi la conseguente sporadicità di situazioni concretamente rilevanti, al quale il legislatore del 1925 aveva fatto riferimento.

Analogamente non può dirsi rispetto all'attuale momento storico dove, a seguito della progressiva espansione del fenomeno dell'istruzione, gli operatori scolastici, in sede di esame, si sono travati di fronte ad una eterogeneità di situazioni caratterizzate dalla presenza di candidati portatori di handicap fisici e/o sensoriali di vari tipi.

Di qui la necessità di impartire apposite istruzioni sulla materia con l'intento di fornire adeguati strumenti di orientamento alle commissioni esaminatrici, alle quali, comunque, ai sensi del precisato art. 102 del R.D. n. 653/1925, resta riservata la facoltà di adottare con specifica deliberazione gli accorgimenti e le procedure qui di seguito suggerite con l'avvertenza che, ove le commissioni stesse riten

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