Decreto legge 29.01.1983, n. 17
1) Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
2) È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
3) La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.
4) Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.
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