Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi
 
  
Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede 1 .
Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola 2
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendent
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.
 
          