Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi
Lo accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadrienni previto dall'articolo 10, ultimo comma , della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.
Sino al termine d
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