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Legge 20.05.1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (G.U. 22.05.1982, n. 139)

Titolo I - Esami di abilitazione e concorsi

Art. 1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo

Lo accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadrienni previto dall'articolo 10, ultimo comma , della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sino al termine d

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