Legge 10.06.1982, n. 349
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 58 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
È altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727 2 .
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