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Legge 11.02.1980, n. 26

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero. (G.U. 21.02.1980, n. 151)

Art. 3 -

Il tempo trascorso in aspettativa concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 2

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2

L'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, ha così stabilito: Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

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