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D.P.R. 19.06.1979, n. 348

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (G.U. 09.08.1979, n. 218)

Titolo II - Servizi sociali

Capo V - Assistenza scolastica

Art. 34 -

Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalità ed i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

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