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Legge 21.12.1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale. (G.U. 30.12.1978, n. 362)

Art. 22 - Finanziamento delle attività formative

1. Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

2. Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. (Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, per le parti disciplinate dal medesimo art. 9).

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