Legge 21.12.1978, n. 845
1. comma abrogato 1
2. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
3. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
4. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Comma abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
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