Legge 21.12.1978, n. 845
1. Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.
2. Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
3. Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
4. Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.