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Legge 23.12.1977, n. 937

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 30.12.1977, n. 355)

Art. 4 - Norma transitoria

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'art. 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 relative al 1977, possono essere fruite entro il primo quadrimestre del 1978.

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