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Legge 04.08.1977, n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. (G.U. 18.08.1977, n. 224)

Titolo II - Scuola media

Art. 6 -

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 Febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

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