D.P.R. 25.11.1976, n. 1026
Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16.03.1977, n. 72)
Il periodo durante il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge, il mezzadro, o il concedente, è tenuto, nei casi di provata necessità, a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, non può avere durata superiore a quella fissata dalle lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge stessa.
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