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D.P.R. 25.11.1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16.03.1977, n. 72)

Art. 16 -

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.

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