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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo V - Registri contabili

Art. 49 - Correzione dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del segretario.

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