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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo III - Bilancio preventivo

Art. 31 - Variazione di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove e maggiori entrate accertate.

Agli istituti aventi personalità giuridica non è consentito lo storno di eventuali economie verificatesi nei capitoli di spesa per il personale.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Provveditore agli studi entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.

Le delibere relative a variazioni dei capitoli riguardanti spese fisse e obbligatorie non sono soggette all'approvazione del Provveditore agli studi.

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