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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo III - Bilancio preventivo

Art. 23 - Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Provveditore prima dell'inizio dell'anno finanziario, il circolo didattico, l'istituto e il distretto sono autorizzati ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti, per gli istituti dotati di personalità giuridica, non si applicano per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.

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