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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo III - Bilancio preventivo

Art. 21 - Adempimenti

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli artt. 3 ed 8 predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, ai rispettivi consigli.

Entro il 15 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Provveditore agli studi per l'approvazione non oltre il 30 novembre.

Per gli istituti dotati di personalità giuridica il bilancio deliberato dal consiglio è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti.

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