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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo II - Patrimonio ed inventario

Art. 15 - Eliminazione dei beni dall'inventario

Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario.

Alle delibere adottate ai sensi degli artt. 1 e 6 va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nel caso di materiale reso inservibile all'uso, il quale è ceduto, ove possibile, a prezzo di stima.

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