D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975
Capo II - Patrimonio ed inventario
Ad ogni oggetto inscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.
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