D.P.R. 31.05.1974, n. 420
Gli atti e provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale non insegnante non di ruolo, di cui al presente decreto, sono devoluti alla competenza degli uffici scolastici provinciali.
Per il personale non insegnante di ruolo e competenze relative sono determinate dal precedente art. 8.
L'attribuzione delle competenze di cui trattasi si riferisce al personale non insegnante di ruolo o non di ruolo che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza o di previdenza, spettante al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continuano ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla predetta data, provvedono, secondo le competenze stabilite dal presente articolo e dal precedente art. 8, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.
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