D.P.R. 31.05.1974, n. 420
Il personale non insegnante non di ruolo in servizio con incarico a tempo indeterminato, conferito dal provveditore agli studi a norma dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, o dai consigli di amministrazione degli istituti d'istruzione tecnica o professionale, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, conserva l'incarico a tempo indeterminato.
In caso di perdita del posto per motivi non imputabili agli interessati il personale di cui al precedente comma è reimpiegato con precedenza assoluta.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non insegnante non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, assunto dai consigli di amministrazione con spesa a carico delle stesse istituzioni.
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