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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 25 - Personale assistente delle scuole materne statali

Al personale assistente delle scuole materne statali si applicano le norme di stato giuridico, comprese quelle sul reclutamento e di trattamento economico, previste dal presente decreto per il personale non insegnante delle carriere esecutive.

Per quanto attiene, in particolare, ai titoli di studio e di qualificazione professionale di cui le assistenti debbono essere fornite, si rinvia a quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, numero 444, sull'ordinamento della scuola materna statale.

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