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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 23 - Riconoscimento e riscatti ai fini della carriera, della quiescenza e della previdenza

Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.

I servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute sono interamente riscattabili ai soli fini del trattamento di quiescenza. Il contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

I riconoscimenti di servizi previsti dalla presente norma sono disposti all'atto della nomina in ruolo.

I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

I riconoscimenti previsti dal presente articolo hanno affetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

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