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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II -Aggiornamento culturale e professionale

Art. 8 - Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento

Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli istituti regionali di cui al titolo III del presente decreto possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.

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