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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

Art. 32 - Commissioni esaminatrici

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) un professore universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.

Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

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