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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

Art. 28 - Licei artistici ed istituti d'arte

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.

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