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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo V - Norme comuni

Art. 25 - Autonomia amministrativa

I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione del Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il contributo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello

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