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Legge 22.12.1973, n. 932

Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia. (G.U. 23.01.1974, n. 21)

Art. 7 -

Presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia sono distaccati, per i servizi attinenti alle scuole con lingua di insegnamento slovena:

a) un preside o un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;

b) rispettivamente cinque e due insegnanti elementari di ruolo titolari in scuole con lingua di insegnamento slovena.

Il servizio prestato nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di istituto.

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