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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 220 - Base pensionabile

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

c) assegno personale pensionabile 105 .

Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge 106 .

Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il «compenso combattenti». Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.

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