IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo I - Fondo pensioni

Art. 209 - Disposizioni di carattere generale

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.

Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.

Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.

Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:

con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132;

con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;

con altre entrate per titoli diversi.

Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisp

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.