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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità

Sezione I - Trattamento normale diretto

Art. 154 - Competenza

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.

Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubb

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