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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo I - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

Art. 151 - Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

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